Proroga smart working : il governo concede anche dipendenti della P.A. la possibilità del lavoro da remoto
Con lo stanziamento dal Governo di 1,67 milioni di euro, dopo che il Mef ha sbloccato il provvedimento, rimasto in bilico per molti giorni, il Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 settembre us allinea le condizioni dei lavoratori pubblici a quelle del settore privato, come stabilito dalla legge 85/2023, consentendo anche ai dipendenti statali affetti da patologie croniche con particolari connotazioni di gravità, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente, la possibilità del lavoro da remoto in smart working, così come previsto dai provvedimenti sul lavoro agile applicati fin dalla nascita della pandemia Covid. A beneficiare della proroga fino al 31 dicembre 2023 saranno anche i docenti, che secondo le disposizioni del governo, nel caso usufruiscano del lavoro agile, devono essere adibiti “ad attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa"
Eletto Emiliano Chiezzi, segretario generale di Ateneo nel 1° Congresso Ateneo FGU Università di Firenze.
Emiliano Chezzi - segretario ateneo FGU Università di Firenze
Si è svolto il 22 settembre u.s. presso Villa La Quiete in Firenze, il 1° Congresso del Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS dell'Università di Firenze.
Il Segretario di Ateno uscente, Chiezzi Emiliano, nominato dal nazionale nelle more del 1° Congresso di Ateneo, è stato riconfermato dall’Assemblea congressuale degli iscritti con voto unanime e per acclamazione, segretario generale ateneo e legale rappresentante del sindacato c/o l’Ateneo di Firenze .
A seguire si sono svolte le elezioni per il Consiglio di Ateneo.
L'evento ha visto la partecipazione del Vice-Segretario Nazionale Aggiunto, Michele Poliseno, del Vice-Segretario Nazionale Vicario, Antonio Sorio, e del Consigliere Nazionale e Tesoriere del Dipartimento Università FGU GILDA UNAMS, Manrico Giordano.
Invitato anche il Direttore Generale dell'Università di Firenze, dott. Marco Degli Esposti che, da remoto, ha partecipato portando il suo saluto e inviato i migliori auguri al neo Segretario eletto
La nuova composizione della dirigenza risulta così composta:
Segretario generale ateneo e legale rappresentante Fgu Università c/o ateneo di Firenze: Emiliano Chiezzi
Per il Consiglio Ateneo e Collegio dei Revisori dei Conti: Sig.ra Alessandra Girasoli,Sig.ra Chiara Vergata,Sig. Marco Zaccaroni.
Giungano al neo segretario Chiezzi ed al gruppo dirigente i ns più sentiti complimenti con i migliori Auguri di Buon lavoro.
La Segreteria Nazionale
Resoconto Riunione ARAN del 18/09/2023
Resoconto Riunione ARAN del 18/09/2023
Nella giornata di oggi 18 settembre 2023, si è svolto a Roma l’incontro con l’ARAN, in cui la DG Dott.ssa Marongiu, ha chiesto l’opinione delle sigle sindacali, su quanto previsto dal CCNL nell’art. 178 comma 1:
• lettera e) la disciplina del rapporto di lavoro del tecnologo a tempo indeterminato di cui all’art. 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
• lettera g) l’attuazione delle previsioni di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come sostituito dall’art. 14, comma 6-septies del D.L. 30/04/2022 n. 36, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79.
• Come riportato nel primo punto, si è discusso della figura professionale del Tecnologo a tempo indeterminato introdotto dal comma 6 vicies dell’art. 24 ter alla legge 240/2010.
Si ricorda che il tecnologo, oltre ad essere laureato, deve possedere una “particolare” qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista per svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca; inoltre, secondo la normativa richiamata il loro trattamento economico complessivo deve essere non inferiore a quello dell’area EP.
La FGU Dipartimento Università, nel suo intervento ha ricordato all’Aran, di considerare il Tecnologo avendo già come riferimento l’omologa figura professionale del settore Ricerca. Pertanto, la FGU ha ribadito di mantenere autonoma e separata questa specifica categoria professionale da quella del personale tecnico amministrativo e bibliotecario.
La richiesta nasce dalla necessità di comprendere come si intende, all’interno del CCNL, procede per l’applicazione delle PEO, per le disposizioni in materia di rapporto di lavoro, per il lavoro a distanza, per la formazione, per i principi e i diritti e per la valutazione del tecnologo nei punti organico.
Infine, la FGU ha evidenziato la necessità di istituire un nuovo Fondo accessorio per la figura del Tecnologo, al fine di non fare aggravare la spesa sul Fondo degli EP, in quanto tutt’oggi sussiste l’annosa problematica del superamento del tetto del Fondo;
• La FGU GILDA Dipartimento Università, ha chiesto all’Aran, prima di discutere delle problematiche del secondo punto, se oggi è giusto parlare di nuovi “contratti di ricerca”, considerato che la Ministra del MUR, vuole bloccare quanto previsto dalla norma e prorogare forse per altri due anni, la figura dell’assegnista di ricerca.
La FGU ha ricordato inoltre che le norme di legge non possono essere bloccate dal Ministro di turno; pertanto, il tavolo deve continuare a lavorare nell’applicazione della norma e non prestare il fianco a chi vuole invece disattenderla, fermare il tutto.
I “contratti di ricerca” dovrebbero sostituire gli “assegni di ricerca”, con una retribuzione presumibilmente non inferiore a quella iniziale del ricercatore confermato a tempo definito.
La FGU GILDA Dipartimento Università, valuta ciò con soddisfazione in quanto garantisce a quasi 15 mila precari, operanti nell’ambito della ricerca, maggiori tutele.
A tal proposito, nel ricordare che i nuovi contratti dovranno essere vincolati alla spesa per gli assegni negli ultimi tre anni, la nostra preoccupazione è che ciò potrebbe ridurre, di molto, il numero degli assegnisti.
La FGU GILDA Dipartimento Università ha chiesto anche, di non considerare il dottorato di ricerca quale criterio indispensabile di partenza per poter partecipare al bando dei contratti di ricerca, al fine di dare una possibilità a partecipare al bando, a chi ha studiato all’estero e vuole fare ricerca in Italia; prevedendo per ciò una fase transitoria.
In conclusione, dopo aver ascoltato quanto esposto dalla Dott.ssa Marongiu, DG Aran, la FGU si chiede: “ma è veramente figo, come dice lo spot pubblicitario della Funzione Pubblica, il posto nel pubblico impiego?....a voi l’ardua risposta, anche se a noi pare scontato che sia per niente figo lavorare per un datore di lavoro che ti rinnova il contratto dopo quasi tre anni dalla scadenza e te lo rinnova in base al tasso di inflazione programmata, stavolta il 3,48% quando l’inflazione reale dalla vigenza contrattuale (2018) ad oggi è almeno del 25%, non ti offre reali prospettive di carriera e ti blocca pure il salario accessorio al 2016….figo eh …???...
Roma 18.09.2023
LA SEGRETERIA NAZIONALE
Comunicato Nazionale: Resoconto incontro ARAN del 07.09.2023
Oggetto: Ripresa delle trattative in Aran per la definizione dei punti rimandati dal CCNL nell’art. 178 dell’’ipotesi di Contratto collettivo nazionale 2019/21 ad apposite sequenze contrattuali.
Nella riunione di ieri 7 settembre, in teoria si sarebbe dovuto affrontare proprio uno dei punti indicati nell’art 178 di cui trattasi, il punto G, contratti di ricerca, ma essendo stato comunicato l’argomento da discutere solo all’ultimo momento, lo si è trattato solo per grandi linee e si è optato per discutere di metodo, stabilendo un calendario di incontri con relativo ODG preventivamente concordato.
Del punto G, appunto, inerente i contratti di ricerca che sono un argomento trasversale ad almeno tre sezioni contrattuali; Università, Ricerca e Afam, si discuterà in un prossimo incontro fissato per il 18 settembre congiuntamente al punto E, tecnologi, argomento anche esso riguardante almeno due sezioni, Università e Ricerca.
Il 12 ottobre si terrà un altro incontro in cui si inizierà a parlare del punto C, l’annoso problema delle A.O.U., mentre per il 16 ottobre è fissata un'altra riunione nella quale si tratterà il punto F dell’art. 178; ordinamento professionale del personale degli enti di ricerca, gli altri punti riguardano in modo particolare la Scuola.
Ciascuno di questi punti necessita di un confronto più serrato per cui è improbabile che la discussione su tutti i punti dell’art 178 si esaurisca in un paio di riunioni, ma si protrarranno sicuramente per alcuni mesi, anche perché alcuni di questi hanno dei costi che dovranno essere definiti probabilmente nella legge di bilancio o da apposito decreto, come nel caso degli enti di ricerca non vigilati dal MUR.
Sarà nostra cura tenervi aggiornati sul proseguo delle trattative di queste code contrattuali.
Roma 08.09. 2023
La segreteria nazionale
L'ARAN convoca le OO.SS. per l’apertura della trattativa per la sequenza contrattuale dell’art. 178 dell’ipotesi di CCNL del Personale Istruzione e Ricerca – triennio 2019 – 2021 - sottoscritta il 14 luglio 2023
Assegno unico e universale – gestione delle domande in presenza di attestazione ISEE recante omissioni/difformità – rinvio alla mensilità di novembre p.v. dei pagamenti con importi calcolati al minimo
Con il messaggio n. 2913 del 08.08.2023 l’Inps ha rivisto le indicazioni che erano state fornite con il messaggio del 1° agosto n. 2856/2023 Si legge nel messaggio Inps n. 2913 del 08.08.2023 ''Con messaggio Hermes n. 2856 in data 1 agosto u.s. sono stati illustrati i criteri di gestione delle domande della prestazione denominata Assegno unico e universale adottati dall’Istituto in presenza di attestazione ISEE recante omissioni/difformità (c.d. ISEE difforme), relativamente ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali auto dichiarati. Al riguardo, in considerazione delle difficoltà che si potrebbero determinare in capo ai cittadini connesse al periodo estivo nel regolarizzare la propria situazione, si procederà al pagamento della misura AUU con importo al minimo di legge solo a decorrere dalla mensilità di novembre p.v., garantendo in tal modo agli interessati un lasso di tempo maggiore per procedere alla regolarizzazione dell’ISEE con le modalità indicate dal messaggio n. 2856 cui si rinvia per tutti i necessari approfondimenti. Resta fermo sia in caso di presentazione di una nuova DSU priva di difformità che nell’ipotesi di presentazione della documentazione giustificativa, che la regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente può avvenire entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità (31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU).'' Fonte : Inps.it Messaggio INPS n.2853 del 1° agosto 2023 - Chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva dell’elemento perequativo conglobato nello stipendio tabellare per i dipendenti pubblici
Dal 1° luglio 2022 per il personale del comparto Funzioni Centrali; Dal 1° febbraio 2023 per il personale del comparto Istruzione e Ricerca; Dal 1° gennaio 2023 per il personale del comparto Funzioni Locali; Dal 1° dicembre 2022 per il personale del comparto Sanità. L’elemento perequativo conglobato è da considerarsi valutabile ai fini della maggiorazione del 18% della base pensionabile, a partire dalle date indicate dai vari contratti collettivi nazionali per il triennio 2019/2021, dal momento che tale riassorbimento è stato previsto direttamente dall’articolo 1, comma 440, lettera b), della legge n. 145/2018, demandando ai menzionati contratti collettivi nazionali le modalità di tale riassorbimento. Tale elemento, infine, per il personale in servizio alle medesime date di decorrenza del conglobamento dello stesso nello stipendio tabellare, rientra nelle voci retributive di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (quota A). * Vai al Messaggio INPS n.2853 del 1° agosto 2023
SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 21627 del 20 luglio 2023 - diritto di scelta sede di lavoro più vicina per il lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21627 depositata il 20 luglio 2023 nell'affermare che il diritto in discussione - a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile da assistere (così come lo speculare diritto a non essere trasferito senza consenso) - non è assoluto e illimitato, e può e deve essere bilanciato con gli interessi datoriali in conflitto nel caso concreto, come evidenziato dall'inciso "ove possibile" contenuto nella norma (v., ad es., Cass. n. 18223/2011); nel procedere al suddetto bilanciamento di interessi. ''In materia di assistenza ai portatori di handicap, l’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, nel testo modificato dalla legge n. 53 del 2000 e dalla legge n. 183 del 2010, circa il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell’assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con legge n. 18 del 2009 (Cass. n. 6150/2019; v. anche, sul divieto di trasferimento del lavoratore che assista con continuità un familiare invalido, quale limite esterno al potere datoriale, prevalente nei confronti delle ordinarie esigenze tecniche, organizzative e produttive, salva l’insuscettibilità di essere le stesse diversamente soddisfatte, Cass. n. 33429/2022; nonché, sull’onere della prova, spettante al datore di lavoro, di dimostrare le circostanze ostative all’esercizio del diritto al trasferimento, Cass. n. 3896/2009 e successive conformi.'' Clicca: Sentenza Corte di Cassazione n. 21627 del 20 luglio 2023 |