Sentenza Corte di Cassazione '' E' legittimo il licenziamento se il lavoratore si rifiuta di sottoporsi a visita medico collegiale''
E' quanto deciso dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 22550 del 7 novembre 2016. Il lavoratore che rifiuta di sottoporsi a visita medica di idoneità, (reiterato per due volte come il caso di specie) legittima il licenziamento. Fonte. orizzontescuola.it - Leggi la sentenza
Convegno all'Auditorium Orto Botanico di Padova '' Il ruolo dei comitati unici di garanzia (C.UG) nelle università Italiane: strumenti e criticità della recente normativa''
Sentenza Corte di Cassazione: i furbetti del cartellino sono truffatori

Università ‘’Della Tuscia’’ Viterbo - Elezioni per le rappresentanze del personale T. A. al Senato eletto “Stefano Meschini"
Giovedì 10 novembre 2016 si sono svolte, presso l’Ateneo “Della Tuscia’’ di Viterbo le elezioni per le rappresentanze del personale docente e tecnico-amministrativo negli organi di governo dell’Università. Il nostro sindacato è riuscito ad ottenere un brillante risultato. Infatti, al termine dello scrutinio, è risultato eletto come secondo classificato con 66 voti Stefano Meschini (dirigente sindacale CSA della Cisal Università di Viterbo). Giungano al neo eletto e a tutto il gruppo sindacale dirigente i più sentiti complimenti per questo ottimo risultato raggiunto. Verbale votazioni
Il Coordinamento Nazionale
Riforma Pensioni, Opzione Donna sino al 31 luglio 2016

Lavoro: i limiti per la localizzazione satellitare GPS
Con la circolare n. 2 del 7/11/2016 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative volte a chiarire in che limiti l'istallazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sia soggetta alle condizioni e procedure previste dall'art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970.
In linea di massima, e in termini generali, si può ritenere che i sistemi di sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.
Ne consegue che, in tali casi, la fattispecie rientri nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell’art.4 L. n. 300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Fonte: ilquotidianodellapa.it Sentenza Corte di Cassazione - licenziamento disciplinare ‘’la segnalazione del dirigente non ‘’avvia’’ il procedimento disciplinare’’
Università Parthenope - Elezioni per il Senato Accademico "Eletto Andrea d'Angelo''
Il Coordinamento Nazionale Sentenza Corte di Cassazione “niente risarcimento alternativo alla reintegra”
ARAN Orientamenti Applicativi (RAL 1872) I permessi per lutto non determinano l' interruzione delle ferie![]() |