Corte di Cassazione''estromissione attività-diritto al risarcimento
Sentenza Suprema Corte di Cassazione
Sez. III, 2 febbraio 2010, n. 2352, Pres. Di Nanni, Est. Petti
L’estromissione da parte del primario dell’aiuto anziano di una struttura ospedaliera da ogni attività di collaborazione costituisce demansionamento di fatto e configura un illecito extracontrattuale.
La terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha statuito che la condotta del primario che – di fatto – estromette l’aiuto anziano da ogni proficua attività, impedendogli lo svolgimento delle mansioni cui è addetto è atto colposo che costituisce illecito civile. Il primario resosi colpevole di tale condotta, pertanto, dovrà risarcire all’aiuto i danni patrimoniali e non patrimoniali.
L’Ufficio Studi.
Il testo della sentenza è pubblicato, con nota di P. ALBI, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2010, II, 628.