Sentenza del Tribunale di Foggia:Proroga illegittima di contratti a termine – Danno in re ipsa – risarcimento – art. 18, commi 4 e 5, legge n. 300/1970

Sentenza del Tribunale di Foggia, 17 ottobre 2008,
Est. Buonvino

Impiego pubblico - Proroga illegittima di contratti a termine – Danno in re ipsa – risarcimento – art. 18, commi 4 e 5, legge n. 300/1970.
"... Diritto - per il lavoratore - ad ottenere il risarcimento scaturisce dal semplice fatto della violazione, da parte dell’Amministrazione, delle previsioni di cui all'art. 36, D.lgs. n. 165/2001..."

L’art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 prevede una tipologia risarcitoria che può soddisfare i parametri di adeguatezza ed effettività sanciti dalla Corte di Giustizia (CGCE 7.9.2006). E’ da ritenersi, pertanto, che la tutela risarcitoria prevista dal T.U. sul pubblico impiego abbia una connotazione prevalentemente sanzionatoria.
In tale ottica, il diritto - per il lavoratore - ad ottenere il risarcimento scaturisce dal semplice fatto della violazione, da parte dell’Amministrazione, delle previsioni di cui al citato art. 36.
Considerato che l’adeguatezza e l’effettività della misura sanzionatoria sono garantite, innanzitutto, dalla forza dissuasiva della sanzione, si ritiene che, in tale prospettiva, il mezzo più idoneo sia il risarcimento previsto dal 4° e dal 5° comma dell’art. 18 della legge n. 300/1970 (5+15 mensilità della retribuzione globale di fatto).

Massima redatta dall’Ufficio Studi del CSA della CISAL Università.
La pronuncia, corredata da nota redazionale, può essere letta in Guida al Lavoro, 2009, 9, 47